La carica di Procuratore della Repubblica di Brescia è attualmente ricoperta dal Procuratore dr. Francesco Prete.
Il Procuratore della Repubblica dirige l'ufficio, ne organizza l'attività ed esercita personalmente le funzioni attribuite dalla legge al pubblico ministero o le assegna, sulla base di criteri prestabiliti, agli altri magistrati addetti all'ufficio. Può, inoltre, delegare ad uno o più magistrati la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività che necessitano di uniforme indirizzo. Oltre ad esercitare le funzioni direttive contribuisce anche alla diretta gestione degli affari e, in particolare, tratta gli affari penali che si autoassegna. Vigila, infine, sugli ordini professionali, il notariato, il P.R.A. e lo stato civile.
I rapporti con la stampa i sono tenuti dal procuratore della Repubblica, come da apposite disposizioni:
"Il procuratore della Repubblica cura in via esclusiva i rapporti con gli organi di informazione sensi dell’ art 5 del decreto legislativo nr 106 del 2006. A seguito della entrata in vigore del d.lgs. n. 188/ 2021 in materia di diffusione di informazioni sui procedimenti penali, e sui rapporti tra Procuratore della Repubblica e polizia giudiziaria, e delle modifiche apportate al art 5 del D Lgs 106/2006, una apposita direttiva del Procuratore della Repubblica di Brescia stabilisce che la diffusione di informazioni sui procedimenti penali avviene nei casi e nei modi previsti dalla legge ( comunicato stampa della pg o del procuratore della repubblica e , in casi eccezionali, conferenza stampa ) , quando ricorrono ragioni di interesse pubblico o di esigenze investigative. Le informazioni potranno riguardare, ad esempio le prime notizie sulle indagini in corso per delitti di particolare gravità; il compimento di atti di indagine, ritenuti di particolare interesse e rilevanza, per i quali non vi sia l'obbligo del segreto ex art. 329 c.p.p.; le richieste di rinvio a giudizio o di archiviazione; l'esecuzione di misure cautelari personali e reali; l'esecuzione di ordini di carcerazione o di confische per fatti di particolare rilievo, l’esecuzione di misure di prevenzione patrimoniali, ed infine notizie su situazioni che determinano pericoli per la pubblica incolumità o per la sicurezza pubblica.
Le specifiche ragioni di interesse pubblico alla diffusione delle informazioni, non possono essere stabilite preventivamente, ma vanno ricondotte all'interesse dell’opinione pubblica ad essere informata di atti di indagine di rilievo ed al diritto dovere dei mezzi di informazione di acquisire legittimamente notizie che consentano loro di esercitare il diritto costituzionale di informazione, garantito dall'articolo 21 . Una lettura delle nuove norme costituzionalmente orientata consente inoltre di rinvenire ‘ specifiche ragioni di pubblico interesse’ alla divulgazione di notizie, in quei casi in cui i fatti o gli atti del processo , di risonanza mediatica per la gravità o per i soggetti coinvolti, divulgate ed interpretate sugli organi di informazione, richiedano talora, per il naturale riequilibrio delle parti, e per una più corretta e completa informazione, una lettura speculare della parte pubblica"