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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia

Procuratore della Repubblica

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La carica di Procuratore della Repubblica di Brescia è attualmente ricoperta dal Procuratore dr. Francesco Prete.

Il Procuratore della Repubblica   dirige l'ufficio, ne organizza l'attività ed esercita personalmente le funzioni attribuite dalla legge al pubblico ministero o le assegna, sulla base di criteri prestabiliti, agli altri magistrati addetti all'ufficio. Può, inoltre, delegare ad uno o più magistrati la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività che necessitano di uniforme indirizzo. Oltre ad esercitare le funzioni direttive contribuisce anche alla diretta gestione degli affari e, in particolare, tratta gli affari penali che si autoassegna. Vigila, infine, sugli ordini professionali, il notariato, il P.R.A. e lo stato civile.

I rapporti con la stampa i sono  tenuti dal procuratore della Repubblica, come da apposite disposizioni:

"Il procuratore della Repubblica cura in via esclusiva i rapporti con gli organi di informazione  sensi dell’ art 5 del decreto legislativo nr 106 del 2006.  A seguito della entrata in vigore del d.lgs.  n. 188/ 2021  in materia di diffusione  di  informazioni sui procedimenti penali, e sui   rapporti tra Procuratore della Repubblica e polizia giudiziaria, e delle modifiche  apportate al  art 5  del D Lgs 106/2006, una  apposita direttiva  del Procuratore della Repubblica di Brescia stabilisce che la diffusione di informazioni sui procedimenti penali  avviene nei casi e nei modi previsti dalla legge  ( comunicato stampa della pg o del procuratore della repubblica e , in casi eccezionali, conferenza stampa ) ,  quando ricorrono ragioni di interesse   pubblico o di esigenze investigative. Le informazioni potranno  riguardare, ad esempio    le prime notizie   sulle   indagini in corso per delitti di particolare gravità;  il compimento di atti di indagine, ritenuti di particolare interesse e rilevanza, per i quali  non vi sia l'obbligo del segreto ex art. 329 c.p.p.;  le richieste di rinvio a giudizio o di archiviazione;  l'esecuzione di misure cautelari personali e reali;  l'esecuzione di ordini di carcerazione o di confische per fatti di particolare rilievo, l’esecuzione di misure di prevenzione patrimoniali, ed infine notizie su situazioni che determinano pericoli per la pubblica incolumità o per la sicurezza pubblica.

Le specifiche ragioni di interesse pubblico alla diffusione delle informazioni,   non possono essere stabilite preventivamente,  ma  vanno ricondotte  all'interesse dell’opinione pubblica ad essere informata di atti di indagine di rilievo ed al  diritto dovere dei mezzi di informazione di acquisire legittimamente notizie che consentano loro di esercitare il diritto costituzionale di informazione, garantito dall'articolo  21 . Una lettura  delle nuove norme  costituzionalmente orientata    consente inoltre di rinvenire ‘ specifiche ragioni di pubblico interesse’  alla divulgazione di notizie, in quei casi in cui i fatti o gli atti del  processo , di risonanza mediatica  per la gravità   o per i soggetti coinvolti, divulgate  ed interpretate sugli  organi di informazione, richiedano talora, per il naturale riequilibrio delle parti, e per una più corretta e completa informazione, una lettura speculare della parte pubblica"

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