Il certificato dei carichi pendenti (art. 27 del d.P.R. n. 313 del 2002 Testo unico del casellario) consente la conoscenza dei procedimenti penali in corso, ad eccezione di quelli indicati nel medesimo articolo, nei quali un soggetto abbia assunto la qualità di imputato e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione.
Il certificato riporta però solo i procedimenti in corso dinanzi al Tribunale di Brescia e i relativi giudizi di impugnazione.
Il certificato può essere richiesto:
dall’interessato o da persona da lui delegata
dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l’espletamento delle loro funzioni
dall’autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione
dal Difensore, preventivamente autorizzato dal Giudice procedente, relativamente alla persona offesa dal reato e al testimone.
La richiesta va presentata all’Ufficio del Casellario Giudiziario (Piano Terra stanza 0.43)
La richiesta va presentata dall’interessato, o da persona da lui delegata, , utilizzando l’apposito modello in calce alla pagina, corredato dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
I cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto devono presentare la copia del permesso di soggiorno.
Casi particolari:
per gli interdetti, la domanda va presentata dal tutore, che deve esibire il decreto di nomina
la persona detenuta, o inserita in una comunità terapeutica, può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato, o, se sprovvista di documenti, con richiesta vistata dal direttore ovvero dall'ufficio matricolare del carcere
richiesta dall’estero, la domanda può essere presentata dall’interessato per posta o tramite un delegato
Il certificato in Italia ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio, la durata è ridotta a 3 mesi se lo stesso è utilizzato al di fuori del territorio nazionale.
Ciascun certificato richiesto comporta i seguenti pagamenti:
€ 3,92 per diritti di certificato
€ 16,00 per bollo. Occorre una marca da bollo ogni due pagine di certificato.
Non è prevista procedura di urgenza per il rilascio del certificato.
Attualmente, per il rilascio dei certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti, NON è possibile effettuare il pagamento tramite la piattaforma pagoPA.
Si segnala che il rilascio del certificato è invece gratuito (con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificato) quando è richiesto, tra gli altri:
per essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83)
per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73)
per essere esibito in un procedimento nel quale l’interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002)
per essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)
Il rilascio del certificato è con la sola esenzione dal bollo quando è richiesto nei casi elencati nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B.
Nell'ipotesi in cui si abbia diritto all'esenzione dal pagamento del bollo o dei diritti di certificato, occorre produrre idonea documentazione che provi tale diritto (es.: n. procedimento in caso di esenzione per separazioni, gratuito patrocinio o controversie di lavoro; dichiarazione del Presidente della ONLUS che il certificato richiesto dal privato è legato ad una attività della stessa).
Nota bene: a norma dell’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183), il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (dovendo essere prodotta, invece, dall’interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all’art. 46 D.P.R. citato).