Quando, a seguito di un incidente stradale, sono state riportate lesioni o sia sopravvenuto il decesso di una o più persone coinvolte, gli interessati possono richiedere, all’organo di polizia intervenuto sul sinistro, le informazioni relative a:
modalità dell’incidente
residenza e domicilio delle parti
copertura assicurativa dei veicoli
dati di individuazione di questi ultimi
Le Forze di Polizia che intervengono nel caso di incidente stradale con decesso o con feriti trasmettono la notizia di reato al Pubblico Ministero che instaura un nuovo procedimento penale. Gli interessati possono ottenere, anche se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il rilascio di copie di atti utili o necessari, anche a fini assicurativi, redatti dalle Forze dell'Ordine intervenute, con le seguenti precisazioni:
le copie degli atti concernenti i sinistri stradali, con danni alle persone, fatta eccezione per quelli dì cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p. con prognosi riservata, potranno essere rilasciati direttamente dagli organi di Polizia Giudiziaria intervenuti, a richiesta degli interessati e senza autorizzazione dì questo Ufficio; in particolare possono essere rilasciate le copie di planimetrie, rilievi, dichiarazioni rese da persone informate, etc;
nell'ipotesi in cui vengano contestate ulteriori violazioni, collegate direttamente al sinistro (in particolare, artt. 186,187,189 CdS) gli atti compiuti d'iniziativa dalla Polizia Giudiziaria intervenuta nell'immediatezza, vanno ricompresi fra quelli ostensibili e quindi la copia di essi può essere direttamente rilasciata dalla polizia giudiziaria.
I cittadini coinvolti nell’incidente
I proprietari dei veicoli coinvolti o loro delegati
Le agenzie delle Compagnie di Assicurazione dei veicoli coinvolti e le agenzie di investigazioni da loro specificamente delegate per iscritto
Gli avvocati delegati dalle parti di cui ai punti precedenti
Per i soli casi nei quali la visura e la copia degli atti debbano essere richieste a questa Procura (sinistri stradali con decesso o con feriti in prognosi riservata che non sia stata ancora sciolta), l'istanza deve essere presentata per posta elettronica certificata, all’indirizzo: ricezioneatti.procura.brescia@giustiziacert.it indicando nell'oggetto: "NULLA-OSTA AL RILASCIO DEI VERBALI RELATIVI AI SINISTRI STRADALI", e, se noti, il numero del procedimento e il magistrato assegnatario. Nel corpo della PEC deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata al quale si desidera ricevere la risposta. Alla PEC bisogna inoltre allegare:
una copia del documento di identità non scaduto o, se il richiedente è straniero non comunitario, una copia del permesso di soggiorno o del passaporto con visto d’ingresso in corso di validità
la delega sottoscritta dall’interessato e le fotocopie dei documenti d’identità di delegato e delegante (se la richiesta non è presentata dall’interessato stesso)
l’atto di nomina o la delega rilasciata al legale, corredata dalla fotocopia del documento d’identità del cliente (se la richiesta è depositata dall’avvocato difensore)
In tutti gli altri casi (sinistri stradali con feriti senza prognosi riservata o con prognosi riservata che sia stata sciolta) la richiesta potrà essere rivolta direttamente alla forza di polizia intervenuta.
Per i soli casi nei quali la visura e la copia degli atti debbano essere richieste a questa Procura (sinistri stradali con decesso o con feriti in prognosi riservata che non sia stata ancora sciolta), allo SPORTELLO dell'UFFICIO RICEZIONE ATTI
Per l'inoltro della richiesta: ricezioneatti.procura.brescia@giustiziacert.it
Per informazioni:
Direttore: Dott.ssa Marcella Martone -TEL 030-7675248
In tutti gli altri casi (sinistri stradali con feriti senza prognosi riservata o con prognosi riservata che sia stata sciolta), agli UFFICI DELLA FORZA DI POLIZIA INTERVENUTA
PROCEDURA
Per i soli casi nei quali la visura e la copia degli atti debbano essere richieste a questa Procura, lo Sportello Ricezione Atti trasmette l’istanza corretta e completa alla Segreteria del Magistrato assegnatario del procedimento indicato per il rilascio del nulla osta.
Il rilascio delle copie del verbale, una volta ottenuta l’autorizzazione del Pubblico Ministero, è rimesso all’organo accertatore che lo ha redatto.
ASSISTENZA LEGALE
Non è necessaria
COSTI
1 marca da bollo da € 3,92