COS'E'
La denuncia/querela è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito il reato (o il suo legale rappresentante) espressamente chiede che si proceda nei confronti della persona ritenuta responsabile del fatto che si denuncia.
La querela deve essere chiara nella esposizione del fatto che si denuncia, ed ove possibile, è opportuno che contenga già la nomina di un difensore di fiducia, ed è assolutamente indicato che sia fatta l'elezione di domicilio per tutte le comunicazioni relative al procedimento.
I diritti spettanti alla persona offesa dal reato sono contenuti e previsti dall’art. 90 bis del codice di procedura penale.
Fatta eccezione per alcuni delitti espressamente indicati dalla legge, art. 407 comma 2 lett.a) c.p.p., alla persona offesa sono comunicate, ove ne facciano richiesta, le iscrizioni nel registro delle notizie di reato.
Decorsi 6 mesi dalla data di presentazione della denuncia o della querela la persona offesa del reato può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.
Secondo le disposizioni organizzative emanate dal Procuratore della Repubblica, le denunce e/o querele inviate da parte di privati cittadini attraverso messaggi di posta elettronica, ordinaria o certificata, non sono validamente presentate e non produrranno alcun effetto giuridico, non rispondendo ai requisiti fissati dagli artt. 333 e 336-340 c.p.p.
E necessario ricordare che la denuncia/querela è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito il reato (o il suo legale rappresentante) espressamente chiede che si proceda nei confronti della persona ritenuta responsabile del fatto che si denuncia.
A CHI DEVO RIVOLGERMI
Presso gli sportelli dell'ufficio ricezione atti della Procura di Brescia, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, orario 8:45 – 11:30 c/o il Palazzo di Giustizia piano terra stanza n. 0.42.
Per presentare denuncia/querela occorre essere muniti di valido documento di identità.
E’ necessario sapere che la denuncia/querela può essere presentata:
- entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce reato;
- entro 6 mesi per alcuni reati espressamente previsti dalla legge, tra cui: la violenza sessuale e gli atti persecutori.
In linea generale la querela può essere anche “rimessa”, cioè ritirata. In detta ipotesi la persona che è stata querelata deve “accettarla”, salvo i casi di accettazione tacita, atteso che è previsto che la persona querelata potrebbe avere interesse alla prosecuzione del processo per vedere riconosciuta la sua innocenza. Per alcuni reati, tra cui la violenza sessuale e gli atti persecutori aggravati, la remissione non è possibile, ovvero deve essere fatta soltanto con determinate modalità, remissione processuale.
In ogni caso, per la presentazione di denunce, querele o esposti all’autorità giudiziaria è possibile sempre rivolgersi ai seguenti uffici:
- Commissariati della Polizia di Stato;
- Stazioni Carabinieri;
- Comandi della Guardia di Finanza;
- Comandi della Polizia Locale;
- Comandi della Polizia Provinciale;
MODULISTICA
nessuna
ASSISTENZA LEGALE
non necessaria
COSTI
nessuno