Per l'ottenimento dei certificati del Casellario Giudiziale, dei Carichi Pendenti, dell'Iscrizione all'anagrafe delle sanzioni , degli Illeciti amministrativi, l'Ecrs ed il Certificato Europeo è previsto il pagamento di:
1 marca da bollo da €. 16,00 (L. 71/2013 - G.U. n° 147 del 25/06/2013)
1 marca per diritti di certificato da €. 3,92 per il ritiro dopo 4 giorni lavorativi (D.M. 04/07/2018 G.U. n° 172 del 26/07/2018)
non è previsto il pagamento del bollo in maniera digitale e pertanto salvo i casi di esenzione, si consiglia di acquistare le marche dovute presso le rivendite autorizzate prima di accedere agli Uffici.
Nel caso si richieda con urgenza, (ad esclusione del certificato dei carichi pensenti e degli illeciti amministrativi) ossia entro la giornata di presentazione della richiesta, o il giorno successivo, è necessario un'ulteriore marca per diritti di certificato da €. 3,92.
Il Certificato ai sensi dell'art. 335 è gratuito.
La Visura del Casellario Giudiziale è gratuita,
Il Modulo Standard Multilingue è gratuito ma deve essere allegato al Certificato del Casellario per cui vanno versati i diritti ed il bollo.
Il rilascio dei certificati del Casellario e dei Carichi Pendenti, è invece gratuito (con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificato) quando è richiesto per essere:
esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83)
esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73)
- esibito in un procedimento nel quale l’interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002)
unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)
Il rilascio del certificato è con la sola esenzione dal bollo quando è richiesto nei casi elencati nel D.P.R. 642/72, tabella B.
Nell'ipotesi in cui si abbia diritto all'esenzione dal pagamento del bollo o dei diritti di certificato, occorre produrre idonea documentazione che provi tale diritto (es.: n. procedimento in caso di esenzione per separazioni, gratuito patrocinio o controversie di lavoro).
Si ricorda che il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi , dovendo essere prodotta, invece, dall’interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all’art. 46 D.P.R. 445/2000, lo dispone l’art. 40 del D.P.R. 445/2000 modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183.